Dichiarava falsamente agli agenti di polizia di non essere momentaneamente in possesso della patente, la quale invece gli era stata revocata. In questo modo, l’uomo induceva i pubblici ufficiali a redigere nei suoi confronti un verbale per la sola infrazione amministrativa prevista dall’art. 180 c.d.s. (possesso dei documenti di circolazione e di guida).
L’imputato, accusato ai sensi degli articolo 48 e 479 c.p., ricorreva in Cassazione deducendo che i pubblici ufficiali, indotti in errore, avrebbero avuto il potere-dovere di verificare se quanto loro dichiarato rispondesse o meno a verità.
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