Continua la Suprema Corte: “E per l’altro verso si è rilevato (Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass. civ., Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366) che, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell’atto, l’omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata dall’ultimo comma dell’art. 7 costituisce, non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario”.
Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione del 3.10.2016 n. 19730
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