La seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, citato in seguito, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
Estratto dall’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
“La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.”
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatarto e consegnatario della cartella.
Esegui il login per consultare i documenti:
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento