Casi Risolti: Notifica delle ingiunzioni di pagamento

Le tecniche da seguire per la notificazione dell’ingiunzione fiscale

17 Gennaio 2024
Modifica zoom
100%


IL CASO

Si chiedono delucidazioni in merito alla notifica di ingiunzioni fiscali (ex R.D. 639/1910) emesse a seguito di mancato pagamento di verbali debitamente notificati elevati per infrazioni al codice della strada. 

In particolare, si chiede se sia corretta la richiesta di notifica delle ingiunzioni, dopo aver esperito il tentativo dell’atto giudiziario tramite posta all’ufficio messi dei singoli Enti, oppure se necessariamente tale richiesta debba essere fatta all’UNEP dei tribunali di competenza territoriale. 

Inoltre, per quanto riguarda la scadenza di prescrizione di accertamenti (verbali di violazioni al CDS), divenuti definitivi nel 2017, è possibile considerare la data di invio per notifica ai messi comunali o all’UNEP entro il 31/12/2023 od occorre che l’atto sia notificato all’interessato entro il 31/12/2023.

Anticipiamo il merito della risposta con una precisazione che forse, come si dice, “taglia la testa al toro” e chiude ogni questione sulle tecniche da seguire per la notificazione dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 (ancora utilizzabile, in alternativa al ruolo, per la riscossione delle sanzioni amministrative non pagate e non sostituita dall’avviso di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, commi 792 e ss. della legge 160/2019). 

Ormai da qualche mese è attiva la Piattaforma per la notifica degli atti della Pubblica Amministrazione istituita in origine dall’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ai sensi dell’art. 26, comma 2, lett. c) del decreto-legge 76/2020, convertito nella legge 120/2020, possono utilizzare la piattaforma in qualità di mittenti tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell’esercizio di attività ad essi affidate dalla legge, dai soggetti affidatari di servizi di accertamento e riscossione tributi. 

Il nuovo servizio è entrato in vigore il 21 giugno 2022 ed è gestito dalla società PagoPA (società interamente partecipata dallo Stato), ma la sua piena operatività è subordinata ad accordi con le singole amministrazioni. 

Il terzo comma del citato art. 26 prevede che le amministrazioni che avranno aderito al progetto potranno utilizzare la piattaforma per notificare qualsiasi tipo di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria.

Ciò, quindi, significa che anche le ingiunzioni fiscali potranno essere notificate anche con l’utilizzo di tale nuova modalità che, detto in estrema sintesi, consente sempre e comunque il raggiungimento del fine ultimo del processo di notificazione, ossia rendere sempre effettivo e conoscibile un momento di formale e corretto perfezionamento della notificazione.

Per questo motivo si consiglia vivamente di servirsi, ove possibile, di tale nuova modalità.

Ma in via generale approfondiamo la vicenda della notificazione delle ingiunzioni fiscali, rimanendo ancorati, come sembra chiedersi nel quesito, alle tecniche tradizionali.

La notifica è un aspetto fondamentale dell’ingiunzione fiscale connesso al perfezionamento dell’efficacia dell’atto stesso: infatti, l’ingiunzione fiscale, al pari della cartella di pagamento, è atto unilaterale recettizio che produce i suoi effetti solamente se giunge a cono­scenza del destinatario nella forma della notificazione che, nel regio decreto, chiama in causa l’ufficiale giudiziario. 

Ai sensi dell’articolo 2 del R.D. 639/1910 “(…). La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal Pretore nella cui giurisdizione risiede l’ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudi
­ziario addetto alla Pretura o da un usciere addetto all’ufficio di conciliazione. L’uffi­ciale giudiziario o l’usciere dell’ufficio di conciliazione deve restituire all’ufficio emit­tente l’originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione. (…)”. 

Il testo risale al 1910 e va riadattato all’evoluzione normativa soprattutto considerando quanto previsto in tema di notifica per la cartella di pagamento dall’articolo 26 del D.P.R. 602/1973: “La cartella è notificata dagli ufficiali della ri­scossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai mes­si comunali o dagli agenti della Polizia municipale. La notifica può essere esegui­ta anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal se­condo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”. 

Alla domanda “chi notifica l’ingiunzione fiscale” possiamo rispondere se­condo il seguente ordine di importanza: 
– l’ufficiale giudiziario, 
– il funzionario responsabile per la riscossione per analogia con quanto preve­de l’articolo 26 del d.P.R. 602/1973: se l’ufficiale della riscossione ha il pote­re di notifica della cartella di pagamento, come prevede l’articolo 26, analoga conclusione vale per il funzionario della riscossione anche se, come nota par­te della dottrina, l’articolo 26 non si trova tra le disposizioni del titolo II. È pur vero che esiste una stretta correlazione tra questa disposizione e il titolo II del d.P.R. 602/1973.

Di gran rilievo operativo, per il diffuso utilizzo, è il ricorso alle disposizioni della legge 890/1982L’articolo 12 dispone che le norme sulla notificazione de­gli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli at­ti adottati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso. Questa norma consente alla Pubblica Amministrazione di utilizzare la procedura della legge 890, propria della notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta, per gli atti del Comune.

È possibile poi individuare tra i soggetti abilitati alla notifica dell’ingiunzione fi­scale il messo notificatore in materia di entrate previsto dall’articolo 1, com­ma 158 e ss. della legge 296/2006: “Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico del­le disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei Comu­ni e delle Province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notifi­catori”. La disposizione dà fa­coltà al dirigente di nominare apposite figure in grado di notificare gli atti afferenti alle procedure esecutive che, nell’impianto della riscossione coattiva, sono di competenze dell’ufficiale giudiziario, dell’ufficiale di riscossione, del funzio­nario responsabile per la riscossione. L’ampia portata della norma rivolge gli effetti a tutte le entrate comprese le sanzioni amministrative. 

Si ritiene inoltre consentito anche l’utilizzo della semplice raccomandata, benché in passato siano stati sollevati dubbi, in parte oggi superati.
Inoltre, prima dell’avvio della piattaforma digitale, la novità di maggiore interesse operativo in tema di notificazione era senz’altro rappresentata dall’introduzione dell’obbligo di notificazione tramite PEC anche delle ingiunzioni fiscali in relazione a quei soggetti obbligati ad ave­re un domicilio digitale.

L’obbligo è descritto nella nuova versione dell’articolo 6, comma 1-quater, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in parte oggi assorbito dalla piattaforma digitale.

Pertanto, in ordine al quesito, si consiglia di seguire queste indicazioni.

Per quanto poi riguarda il secondo aspetto del quesito, si ritiene che si voglia sapere quale sia l’atto che, nel procedimento di esecuzione del codice della strada, interrompe la prescrizione ed in quale momento.
Sul punto si ricorda che:
– il diritto a riscuotere le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive, ai sensi dell’articolo 209 codice della strada e 26 legge 689/81, nel termine di 5 anni decorrente dalla data di commissione della violazione;
– il termine è interrotto dalla notificazione di qualsiasi atto che valga a costituite in mora il creditore e, quindi, a manifestare la chiara volontà dell’amministrazione di esigere il credito. Ciò si realizza, nel caso di specie, sicuramente con la notifica dell’ingiunzione fiscale;
– il principio, ormai accolto anche nel Codice di procedura civile e nella legge 890/82, secondo cui esistono due diversi termini di perfezionamento della notificazione – per mittente e destinatario – determinando una scissione temporale dei termini di perfezionamento della notifica ha efficacia solo per il corretto adempimento di tutti i termini sottoposti a decadenza e di fatto affidati alla competenza operativa di terzi soggetti, ma non anche a quelli soggetti a prescrizione. 

Per cui si ritiene di poter affermare che l’interruzione della prescrizione si realizza solo con il perfezionamento della notifica al destinatario e non in quello antecedente di perfezionamento della notifica per l’amministrazione mittente.

Ti consigliamo

FORMATO CARTACEO + ILIBRO

Illeciti stradali e contenzioso

Manuale pratico per la gestione dei ricorsi in materia di illeciti stradali davanti al Prefetto e al Giudice di pace, che mette a frutto la pluriennale esperienza “sul campo” dell’Autore, al fine di fornire uno strumento che possa concretamente coadiuvare e semplificare le attività di tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati ad occuparsi del contenzioso in materia di violazioni al codice della strada. L’opera è composta da una prima parte che illustra e analizza sinteticamente i procedimenti del ricorso amministrativo e di quello giurisdizionale e da una seconda parte contenente le memorie per i casi statisticamente più ricorrenti, corredata da un poderoso prontuario per gestire il contenzioso, costituito da ben 222 casi pratici di ricorso con le relative comparse di costituzione e di risposta adattabili alle varie casistiche operative. Tutti i casi svolti, suddivisi in base alla materia trattata, sono riportati, in versione editabile, anche nella sezione online collegata al volume, in modo che possano essere facilmente ricercate le risposte più adatte alle proprie specifiche esigenze, compilando con esse lo schema di comparsa o di controdeduzione con una semplice operazione di “copia e incolla”. Giuseppe Carmagnini Responsabile dell’ufficio contenzioso e supporto giuridico della Polizia Municipale di Prato; autore di numerose pubblicazioni e docente in corsi di aggiornamento e convegni nazionali, è curatore del servizio Internet polizialocale.com.

Giuseppe Carmagnini | Maggioli Editore 2022

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento