La notifica via PEC in riferimento alle sanzioni al CDS, con la circolare si contribuisce a fornire le istruzioni operative sul tema, ricomprendendo tra gli atti notificabili, oltre ai verbali di contestazione redatti a seguito dell’accertamento di violazioni del Codice della Strada anche ulteriori atti, a partire dalle violazioni della legge 727/1978 relative al cronotachigrafo.
La procedura tramite PEC vale anche per le notifiche delle sanzioni amministrative accessorie qualora siano parte integrante del verbale di contestazione.
La notifica via PEC diventa obbligatoria quando l’autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada abbiano fornito un indirizzo PEC valido all’organo di polizia in occasione dell’accertamento dell’illecito ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Gli organi di polizia, nel caso in cui manchi la comunicazione dell’interessato, dovranno ricercare il domicilio digitale negli elenchi INIPEC, IPA, all’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e al registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia.
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