Assai banalmente, ma in maniera chirurgica, all’articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada le parole: «, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi » sono state soppresse e per l’effettiva attuazione di tale modifica resta solo da attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e lo spirare del termine di vacatio legis.
A smuovere le acque, dopo tanti tentativi andati a vuoto, sono stati efficaci più i servizi delle “Iene” e di “Striscia la notizia”, piuttosto che le semplici considerazioni di ordine pratico che avrebbero dovuto indurre un legislatore attento a non immaginare nemmeno una simile deroga che consentiva liberamente e che ancora per qualche tempo consente ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone, di linea e non di linea, di usare impunemente i cellulari durante la guida, per qualsiasi motivo e con qualsiasi modalità, come hanno mostrato i servizi delle trasmissioni televisive sopra menzionate. E tutto questo in spregio di qualsiasi logica e in contrasto con le finalità del codice della strada, giacchè non si vede il motivo per il quale chi è impegnato nella guida di veicoli di elevato tonnellaggio e con decine di persone trasportate non possa fare uso, al limite, del viva voce o dell’auricolare, anche se a mio avviso l’uso di tali alternative andrebbe ugualmente escluso, almeno per i conducenti degli autobus, visto il livello di distrazione che le conversazioni telefoniche determinano in coloro che si trovano alla guida di un veicolo, tanto è che ancora oggi su alcuni autobus è possibile leggere il cartello “vietato parlare al conducente”…
Continua a leggere l’approfondimento a cura di G. Carmagnini
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