Nulla l’ingiunzione di pagamento per violazioni al C.d.S per omessa notifica dell’ordinanza-ingiunzione

Il Tribunale Ordinario di Torino ha annullato (con “funzione recuperatoria”), in una recente sentenza, l’ingiunzione di pagamento del trasgressore perché questi non ha mai ricevuto la risposta al ricorso avanzato al Prefetto avverso il verbale, né l’Ente ha fornito la prova che la raccomandata contenesse l’ordinanza-ingiunzione e non piuttosto soltanto la nota della Polizia Municipale

19 Ottobre 2016
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Il Tribunale di Torino ha accettato l’opposizione avverso l’ingiunzione (ex articolo 205 C.d.S., con “funzione recuperatoria”)  a motivo del fatto che il trasgressore non ha mai ricevuto la risposta al ricorso avanzato al Prefetto avverso il verbale.

Il fatto
La notifica dell’ordinanza-ingiunzione con cui sarebbe stati respinto il ricorso al Prefetto contro il verbale è presupposto indefettibile per la riscossione coattiva della sanzione (ai sensi dell’art. 204 C.d.S.).
Ma, come si evince dalla lettura della sentenza, l’iter processuale ha evidenziato che “il Comune non aveva provato che la raccomandata contenesse l’ordinanza ingiunzione e non piuttosto soltanto la nota della Polizia Municipale prodotta dal ricorrente. Ebbene tale prova non è stata in effetti fornita dalla parte che ne era onerata e cioè dall’amministrazione”.
Inoltre, nella nota presentata dalla Polizia Municipale non si fa in alcun modo riferimento alla presenza di un allegato. L’Amministrazione non ha provato la presenza anche dell’ordinanza ingiunzione non indicata come allegato.
“Né si può ritenere che la mera menzione dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione e dell’importo ingiunto possa sostituire la dovuta notificazione, decorrendo da essa il termine per l’impugnazione”.

“Certamente – evidenziano i giudici – se la notifica fosse stata fatta seguendo la procedura prevista dall’art. 201 CDS, questo problema non si sarebbe posto perché vi sarebbe stata una relata di notifica sull’atto”.
Leggi la Sentenza del Tribunale di Torino, 6.10.2016 n. 4561

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