Il comma 4 bis dell’art. 162 del codice di procedura penale dispone : “l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario”.
L’identificazione dell’indagato (con informazione puntuale sul reato per cui è stato avviato il procedimento penale) e la conseguente elezione di domicilio (nonché le successive notificazioni, da attuare preferibilmente a mani dell’imputato stesso), sono attività della massima importanza, da svolgere in modo corretto per non vanificare le indagini, il procedimento ed il concetto stesso di giustizia e di giurisdizione.
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