Intanto, come soluzione possibile per evitare l’aggravio delle continue notifiche delle richieste di comunicare i dati del conducente a seguito di ogni possibile esito dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, sino alla definitiva soluzione del contenzioso in Cassazione, il Ministero suggerisce di inserire nel verbale una dicitura che avverta il destinatario della richiesta che l’obbligo previsto di comunicare i dati del conducente decorrerebbe, non come prescrive tassativamente l’articolo 126-bis, dalla data di perfezionamento della notifica, ma bensì dalla conclusione del contenzioso (e quindi con il definitivo rigetto dell’ultimo ricorso possibile ? o comunque dell’ultimo ricorso che l’interessato intenda proporre ? cosa che potrebbe essere verificata solo allo scadere del termine per proporre ricorso avverso l’ordinanza, ovvero appello avverso la sentenza, oppure ricorso in cassazione, con tutti gli ovvi problemi che non pare siano conosciuti da tutti).
Comunque lo stesso Ministero pare adombrare la non completa efficacia di tale soluzione, laddove ammette che le problematiche proposte all’attenzione degli estensori della circolare dovrebbero essere “in larga parte superate” (testuale); già, ma a noi interessa, anche ai fini della responsabilità contabile, quelle situazioni che in “minima parte” non possono essere superate.
Inutile dire che si continua lo slalom, ma si saltano le porte di un ragionamento coerente e, infine, la circolare pare non seguire la via suggerita dalla Corte Costituzionale. Infatti, si legge nella circolare che…
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