Nuove direttive in materia di controllo dei tempi di guida, di interruzione e di riposo
La prima parte dell’approfondimento a cura di G. Carmagnini

3 Agosto 2011
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Con l’entrata in vigore del regolamento n. 561/2006/CE, che ha sostituito dopo oltre un ventennio il regolamento n. 3820/85/CEE, dettando nuove disposizioni in merito alla durata della guida, delle interruzione e dei riposi che i conducenti impegnati nell’autotrasporto di cose e di persone con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e degli autobus devono rispettare, salve le deroghe comunitarie e nazionali, il quadro normativo si è rinnovato, rendendo necessarie una serie precisazioni e interpretazioni da parte della Commissione Europea.
Ulteriori novità hanno interessato, nel contempo, il metodo di registrazione dei tempi di guida, interruzione e riposo, con l’aggiornamento del regolamento 3821/85/CEE e l’impiego del tachigrafo digitale. Inoltre, con il regolamento 2006/22/CE sono state aggiornate le metodiche di accertamento delle violazioni alla disciplina in commento.
A livello nazionale il legislatore ha adottato il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, andando tra l’altro a prescrivere un documento giustificativo per attestare i motivi legittimanti la mancanza delle registrazioni dei tempi di guida, interruzione e riposo nei 28 giorni precedenti a quello in cui si svolge il controllo di polizia. Infine, con la legge 29 luglio 2010, n. 120, è stato completamente sostituito il sistema sanzionatorio delineato dagli articoli 174 e 178 del codice della strada, modificando nel contempo alcuni commi dell’articolo 179

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