Nuove direttive in materia di controllo dei tempi di guida, di interruzione e di riposo
La seconda parte dell’approfondimento a cura di G. Carmagnini

4 Agosto 2011
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Per quanto invece attiene alle deroghe nazionali e comunitarie rispetto all’applicazione del regolamento n. 561/2006/CE, fermo restando che questo non trova applicazione per applicazione ai trasporti stradali effettuati con “veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci”, non sono soggetti alla disciplina in parola nemmeno gli autoveicoli immatricolati per uso speciale (1) in quanto non adibiti al trasporto merci (ed infatti non hanno una portata, se non hai fini fiscali).
Sono altresì esentati i veicoli impiegati per lo spurgo dei pozzi neri (2) , sia se immatricolati come autoveicoli ad uso speciale (e quindi oggetto della deroga comunitaria), sia se immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici, (ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2007, limitatamente al territorio nazionale). Sono inoltre esentati dalle disposizioni nazionali (3) i veicoli impiegati nella raccolta dei rifiuti, prelevati dal produttore o dalla pubblica via per essere trasportarti al primo centro di raccolta utile, anche se fuori dal territorio comunale in cui avviene la raccolta e se circolanti a vuoto. Non sono, invece, compresi nell’esenzione i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti da un centro di raccolta all’altro o da un centro di raccolta ad uno di smaltimento (4). Gli autobus in genere sono soggetti alla normativa sociale sul trasporto di cose e persone…

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