Il nuovo regolamento n. 561/2006/Ce ha stabilito un orario massimo su due settimane consecutive, che non può superare 90 ore complessive, fermo restando che in una settimana la durata massima della guida non può essere superiore a 56 ore. Quindi, occorre tenere conto in primo luogo della guida massima nella settimana e poi di quella bisettimanale e sulla durata massima della guida settimanale e bisettimanale si calcola l’entità delle violazioni previste dall’articolo 174, comma 7 (e 178 comma 7).
Infine, i Ministeri ricordano le disposizioni in deroga introdotte con il paragrafo 6-bis dell’articolo 8 del regolamento n. 561/2006/CE, per quel che concerne i servizi occasionali di trasporti internazionali di passeggeri, in occasione dei quali è ammesso rinvio del periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo, a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, secondo precise prescrizioni delle quali si è dato tempestiva notizia in questo servizio…
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