Ferme restando le disposizioni del decreto legge 33/2020, vengono confermate le prescrizioni relative al possesso e all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di cui si sono fornite le prime indicazioni operative resesi necessarie in ragione dell’anticipazione delle prescrizioni in commento, avvenuta ad opera del decreto legge 125/2020. Pertanto, almeno siano all’emanazione di opportune direttive da parte del Ministero dell’interno, valgono le osservazioni già proposte in questa rivista elettronica.
Altresì è confermato l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (due metri, invece, se si svolge attività sportiva), fatto salvo quanto disposto dagli specifici protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale, o problematiche psichiatriche e comportamentali, o comunque non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori od operatori di assistenza.
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