Il Ministero dell’Interno, con circolare 27 agosto 2024, ribadisce l’esclusione dell’obbligo assicurativo per i veicoli sottoposti a fermo fiscale, in linea con quanto previsto dall’art. 122-bis del D.lgs. 209/2005.
Questa indicazione, già introdotta dalla circolare 8 febbraio 2024, n. 20242024300/STRAD/1/0000004054.U/2024, viene ora ulteriormente rafforzata, chiarendo alcuni aspetti critici legati alla loro circolazione.
Secondo il Ministero, l’esclusione dall’obbligo assicurativo per i veicoli in fermo fiscale è giustificata dal fatto che l’uso di tali veicoli è vietato da un provvedimento dell’autorità competente. Pertanto, non è prevista alcuna sanzione accessoria, come il sequestro del veicolo, nel caso in cui un veicolo sottoposto a fermo fiscale sia sorpreso a circolare privo di assicurazione.
Inoltre, viene specificato che, gli organi di polizia stradale non sono responsabili in caso di sinistro, poiché i danni causati dalla circolazione di un veicolo privo della copertura assicurativa saranno risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada , come stabilito dall’art. 122-bis, comma 4 del D.lgs. 209/2005.
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