Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
Per maggiori informazioni
- DPCM 22 marzo 2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
- Decreto legge 17 marzo 2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
- DPCM 11 marzo 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
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