Il testo è assai composito e affianca misure di diritto penale ad altre di natura procedurale. Tra queste ultime, l’accelerazione dell’avvio del procedimento penale per una serie di reati che comprende per esempio i maltrattamenti in famiglia, lo stalking e la violenza sessuale; più rapida, di conseguenza, anche l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.
Così, la legge prevede:
- che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;
- che il pm, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato;
- che gli atti d’indagine delegati dal pm alla polizia giudiziaria avvengano senza ritardo.
Sul piano sostanziale, quattro sono i reati introdotti nel Codice: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l’impiego di strumenti informatici.
Previsto poi il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto, si provoca la morte della vittima allora la pena è l’ergastolo.
Inedito anche il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia. Infine, il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, colpito con la detenzione da sei mesi a tre anni.
Tra gli altri interventi, l’aumento delle sanzioni per lo stalking e la violenza sessuale, estendendo quanto a quest’ultima il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali sei mesi a 12 mesi).
Il provvedimento, inoltre, ridefinisce e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore. Il delitto di atti sessuali con minorenne vede inserita un’aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti sono commessi con minori di 14 anni in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.
Nell’omicidio, si allarga il campo di applicazione delle aggravanti comprendendo anche le relazioni personali.
GIOVANNI NEGRI
I PUNTI CHIAVE
La legge inserisce nel Codice penale nuove fattispecie di reato. Innanzitutto il revenge porn, che sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5mila a 15mila euro, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. Spazio anche per il reato di costrizione o induzione al matrimonio e per quello di deformazione dell’aspetto attraverso lesioni al volto.
Le sanzioni
Prevista una serie di inasprimenti di sanzione: il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi passa da una forbice compresa tra un minimo di due e un massimo di sei anni a una fra tre e sette; lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi. Da sei a 12 anni passa la violenza sessuale, a fronte del minimo di cinque e il massimo di dieci attuali; anche la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, invece del minimo di sei e massimo di 12.
La procedura
Il pubblico ministero, quando procede per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato;
il termine di tre giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.
Le misure cautelari
Modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per consentire al giudice di garantirne il rispetto anche attraverso procedure di controllo con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (braccialetto elettronico); viene inserito il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione.
Selezione di articoli tratti dai principali quotidiani nazionali – Servizio in collaborazione con Mimesi srl
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