In materia di siti inquinati, capita spesso di chiedersi se con la dichiarazione di fallimento, perdano giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società fallita ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152 -2006 nonostante il curatore fallimentare in un’ottica di continuità gestisca proprio il patrimonio del bene della società fallita e ne ha la disponibilità materiale.
Di recente il Consiglio di Stato ha rilevato che deve escludersi che il curatore possa qualificarsi come avente causa del fallito nel trattamento di rifiuti, salve, ovviamente le ipotesi in cui la produzione dei rifiuti sia ascrivibile specificamente all’operato del curatore, non dando vita il Fallimento ad alcun fenomeno successorio sul piano giuridico.
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