Il Ministero premette, innanzitutto, che l’interpretazione del complesso normativo di riferimento presenta obiettivi margini di opinabilità, i quali giustificano le incertezze rappresentate (infatti lo stesso Ministero aveva espresso avviso contrario alla completa abrogazione dell’art. 126 TULPS).
Per il MIT gli esercenti cose antiche o usate sono sottratti all’obbligo di tenuta del registro giornale degli affari
La posizione del MIT è quindi quella per cui l’abrogazione dell’art. 126 TULPS, disposta dall’art. 5, c. 3 del D.Lgs. n. 222/2016, abbia sottratto gli esercenti contemplati da tale articolo all’obbligo di tenuta del registro indicato. E proprio in tal senso, evidenzia il Ministero:
sono apertamente orientati gli intenti semplificatori e di alleggerimento dei regimi amministrativi delle attività imprenditoriali che costituiscono la ratio generale del decreto legislativo n. 222/2016 ed il tenore logico della stessa disposizione abrogatrice.
Alla luce delle conseguenze dell’abrogazione, il Ministero indica che sono ancora in corso approfondimenti in particolare relativamente alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica collegate ad alcuni dei settori economici interessati.
Consulta il Parere 2.3.2017 prot. 557/PAS/U/003342/12020.A(1) del MIT
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