del D.M. 277/2001.
Alla luce delle circolari di riferimento, il MIT conferma, per quanto riguarda le procedure, che i CPA possono continuare a rilasciare le omologazioni in oggetto nel regime transitorio in ottemperanza al D.M. 277/2001 nel rispetto delle disposizioni impartite dalla direttiva 2007/46/CE e ss.mm.
Per quanto concerne l’omologazione, il Ministero ricorda che la categoria di appartenenza di un veicolo ad una delle categorie M1 o N1, determinata dal costruttore al momento della richiesta di omologazione del tipo – anche se in più fasi – è subordinata alla ottemperanza di tutte le Direttive comunitarie/Regolamenti vigenti al momento della richiesta.
Il MIT segnala che:
“L’appartenenza di un veicolo ad una determinata categoria consegue, quindi, dalla progettazione e dalla costruzione dello stesso in piena conformità alle norme comunitarie, aventi ambiti di applicazione differenziati a seconda della relativa categoria d’appartenenza, come nel caso di veicoli di cat. M1 e cat. N1, di cui all’elenco delle prescrizioni applicabili alle diverse categorie dei veicoli riportato nella direttiva 2007/46/CE e successive modifiche ed integrazioni”.
Quindi, in relazione al caso oggetto della circolare, occorre fare riferimento al comma 2 dell’ art. 9 che concerne le omologazione in più fasi applicabile anche ai veicoli completi trasformati o modificati da un altro costruttore e nel quale vengono richiamate espressamente le procedure contenute nell’allegato XVII della medesima Direttiva Quadro.
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