Ci si può domandare se il reato di cui all’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) sia configurabile, e, in caso affermativo, se esso sia applicabile soltanto nel caso del mero superamento dei limiti d’esposizione o dei valori d’attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. ambiente 10 settembre 1998 n. 381; D.P.C.M. 8 luglio 2003) o, se sia necessaria, inoltre,anche l’idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone.
Recita l’art. 674 C.P. : Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.
La giurisprudenza, secondo un’ interpretazione estensiva ritiene inquadrabile il fenomeno della emissione e della propagazione di onde elettromagnetiche nella fattispecie dell’art. 674 c.p.
Vanno fatte due osservazioni preliminari.
Occorre evidenziare che tale inquadramento deve essere fondato su criteri oggettivi, pertanto in caso di emissione di onde elettromagnetiche, il reato di getto pericoloso di cose si configura soltanto allorché sia stato, in modo certo , provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata accertata l’effettiva idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte, ravvisabile non in astratto per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento, da compiersi in concreto, di un effettivo pericolo oggettivo e non meramente soggettivo (Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1391).
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