Leggo, a margine della decisione qui in epigrafe, un commento (1) che mi sollecita qualche considerazione. In esso si evidenzia innanzitutto, e naturalmente, il principio così enunciato dalla Corte: “… Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l’adozione, in limine litis, dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso, di cui all’art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981, la quale presuppone l’esistenza di una prova certa della tardività dell’opposizione ….
Opposizione giudiziale a sanzione amministrativa e mancata allegazione del verbale (S. Maini)
Leggi anche
Segnaletica verticale: 17 milioni ai Comuni per sicurezza e rinnovo
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2024
21/02/25
Rilievo planimetrico degli incidenti: direttiva schizzo campagna Polizia Locale Brescia
Direttiva Comune di Brescia 9 novembre 2018 n. 104, prot.02989/2018
21/02/25
PL Channel: limitazioni alla guida per i neopatentati. Esercitazioni e sospensione breve della patente
Nuovo webinar gratuito: giovedì 6 marzo 2025, ore 10:00 – 12:00
21/02/25
Deroga ai tempi di guida in Francia: la circolare del Ministero dell’Interno chiarisce le implicazioni
Circolare Ministero dell’interno 19 febbraio 2025 prot. 300/STRAD/1/0000005113.U/2025
20/02/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento