Leggo, a margine della decisione qui in epigrafe, un commento (1) che mi sollecita qualche considerazione. In esso si evidenzia innanzitutto, e naturalmente, il principio così enunciato dalla Corte: “… Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l’adozione, in limine litis, dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso, di cui all’art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981, la quale presuppone l’esistenza di una prova certa della tardività dell’opposizione ….
Opposizione giudiziale a sanzione amministrativa e mancata allegazione del verbale (S. Maini)
Leggi anche
Casi Risolti: riscossione coattiva delle spese di sequestro e custodia di veicoli
Procedure e normativa applicabile
22/11/24
PL Channel: la destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada
Nuovo webinar gratuito: Mercoledì 18 dicembre 2024, ore 10:00 – 11:00
Maurizio Marchi
22/11/24
Il nuovo Codice della Strada è legge
Approvata in via definitiva in Senato la riforma del codice della strada
Giuseppe Carmagnini
21/11/24
Codice della strada: le novità della riforma
In vigore le nuove norme per la sicurezza stradale
21/11/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento