Tra i requisiti di validità delle ordinanze contingibili e urgenti vi è, inoltre, la fissazione di un termine di efficacia del provvedimento: il carattere della contingibilità esprime l’urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente ed a ciò è correlata la natura necessariamente provvisoria, temporalmente limitata, di siffatti provvedimenti (Cons. Stato, sez. III, 5.10.2011, n. 5471; TAR Toscana, sez. I, 20.1.2009, n. 53). In tale contesto il potere di ordinanza presuppone che la sussistenza di situazioni non tipizzate dalla legge sia suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, giustificante l’eccezionalità del potere c. d. extra ordinem esercitato (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 25.6.2013, n. 709): solo in ragione di un’adeguata istruttoria e di un’esauriente motivazione si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (Cons. Stato, sez. V, 25.5.2012, n. 3077).
Al contrario, l’ordinanza adottata dal comune ha efficacia indeterminata nel tempo, alla stregua di un provvedimento disciplinante la sosta o la circolazione ai sensi del codice della strada, e non dà contezza degli atti istruttori che documenterebbero la situazione cui si è ritenuto di porre rimedio. Invero, l’atto impugnato fa un generico richiamo a rapporti della polizia locale ed a segnalazioni, senza indicarne gli estremi e le circostanze di tempo e luogo alle quali essi si riferirebbero: in tal modo non risulta fornita l’imprescindibile dimostrazione della sussistenza degli eccezionali presupposti di gravità ed urgenza propri dell’ordinanza contingibile e urgente (TAR Toscana, sez. I, 20.1.2009, n. 53).
Le stesse considerazioni valgono per la finalità, evidenziata nel provvedimento impugnato, della salvaguardia dell’igiene pubblica, mancando il supporto di un determinato accertamento di problematiche di emergenza sanitaria, in assenza del quale la sola sussistenza di una situazione di precarietà igienica (oggetto peraltro di affermazione apodittica del Comune) deve essere risolta con i mezzi ordinari (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 6.4.2010, n. 981). Inoltre, relativamente a quest’ultimo aspetto la normativa di riferimento è data dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, e non dall’art. 54 richiamato dall’amministrazione. Sotto altro profilo, la contestata ordinanza assume a parametro normativo di raffronto l’art. 2 del d.m. 5.8.2008, che definisce l’area di intervento a tutela della sicurezza urbana. Ebbene, occorre considerare che il suddetto decreto ministeriale ha ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati ed esclude dal proprio ambito di applicazione la polizia amministrativa locale, con la conseguenza che i poteri esercitabili dal Sindaco, ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 54 del d.lgs. 267/2000, non possono che essere quelli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati (si veda l’articolata pronuncia della Corte costituzionale n. 196 del 1.7.2009).
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