Ordinanze contingibili e urgenti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 115/2011
TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I 4/10/2011 n. 330

11 Ottobre 2011
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È legittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale è stato ordinato dal sindaco di anticipare la chiusura dell’attività commerciale di “bar”, alle ore 20,00 anziché alle ore 23,00, fino ad un termine prestabilito, posto che l’ordinanza impugnata riporta in modo piuttosto dettagliato le motivazioni poste a fondamento della chiusura anticipata (sia pure temporanea) del bar: in particolare, si tratta del fatto che l’esercizio pubblico è diventato un punto di aggregazione di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, a molestie e ad azioni violente legate all’abuso di alcool; vi sono inoltre, state numerose segnalazioni da parte di persone residenti nell’area limitrofa rispetto all’esercizio commerciale che hanno lamentato la presenza di persone ubriache, dedite a spaccio di sostanze stupefacenti, e tutto ciò è stato risulta incontrovertibilmente documentato nei verbali della Polizia municipale.

L’art. 54 del t.u.e.l. (seppure la sentenza 4-7 aprile 2011, n. 115 della Corte costituzionale lo ha ritenuto illegittimo nella parte in cui comprende la locuzione “, anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”), è da interpretarsi nel senso che il requisito dell’urgenza è riferito al pericolo in sé e non al fattore causale del rischio, per cui, anche quando il potere sindacale è esercitato per risolvere (o anche per iniziare ad affrontare), una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, anche se non nell’immediatezza temporale del fattore che ha provocato il rischio, tuttavia, il potere è esercitato entro i limiti della citata disposizione; la ratio, infatti, è di assicurare un elevato grado di tutela alla sicurezza urbana, il che implica che la chiusura anticipata di un bar non deve necessariamente essere assistita dalla riprova della responsabilità, in senso soggettivo, del gestore del bar nell’avere causato la situazione di pericolo e di insicurezza, ma è sufficiente che l’esercizio commerciale sia un luogo di abituale frequentazione e ritrovo, soprattutto nelle ore notturne, di soggetti dediti ad attività che arrecano disturbo alla pubblica quiete, alla pubblica sicurezza e incolumità.

La mancata comunicazione preventiva al prefetto delle ordinanze contingibili e urgenti, come invece impone l’art. 54, comma 4 del t.u.e.l., non sembra possa determinare una illegittimità viziante del provvedimento, atteso che si tratta di un adempimento che ha la funzione di consentire all’autorità prefettizia di approntare gli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione; si tratterebbe, eventualmente, di una mera irregolarità. Nel caso di specie, la comunicazione è stata successivamente inviata al prefetto, dando pertanto attuazione, sia pure tardiva, alla disposizione di legge.

TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I 4/10/2011 n. 330

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