L’automobilista sanzionato ricorre per Cassazione denunciando che, ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. n. 285/1992, non sarebbe consentito, a fronte dell’annullamento delle suddette ordinanze-ingiunzioni, mantenere l’esecutività dei verbali di accertamento o di infrazione.
La Corte riconosce che l’apparato sanzionatorio amministrativo previsto per le violazioni del codice della strada stabilisce che il verbale consegnato o notificato è idoneo a fondare la riscossione coattiva, ai sensi dell’art. 206, comma 1, C.d.S., mentre in caso di ricorso al prefetto, l’ordinanza-ingiunzione diviene titolo esecutivo. Qualora, quindi, il verbale o l’ordinanza-ingiunzione siano oggetto di opposizione innanzi al Giudice di Pace, questi, ai sensi degli artt. 204-bis e 205 C.d.S., può annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’ammontare della sanzione irrogata.
Pertanto, «si evince che non è dato al Giudice annullare l’ordinanza-ingiunzione e, a un tempo, far rivivere un atto (il verbale di accertamento) sussunto nell’ordinanza amministrativa, il quale fruisce di vita propria solo (e a meri fini di riscossione) nell’ipotesi, non verificatasi, che nessuna opposizione venga proposta».
La Corte cassa la sentenza impugnata ed «elimina la statuizione contenuta nella sentenza impugnata di “esecutività dei verbali di infrazione resi dalla polizia municipale”».
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