“E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, e’ complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (la norma originaria imponeva il limite di 5.000 euro, n.d.r.)”.
Tale norma, interessa, ovviamente, anche la materia del codice della strada, relativamente al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate in caso di accertamento delle violazioni previste dal citato codice (ed anche tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle altre disposizioni normative)…
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