Tenuto conto che nel nostro ordinamento quanto si assolve ad un’obbligazione la prima parte della somma è destinata alle spese e solo la rimanente all’obbligazione/sanzione stessa, nell’ipotesi in cui a fronte di un pagamento di euro 100,00 anziché 110,00 (euro 100,00 sanzione e 10,00 per spese), il debito residuo (oltre il 60° giorno) è pari ad euro 110,00 (e non invece come alcuni erroneamente calcolano euro 10,00). Questo in quanto col pagamento di euro 100,00, dieci euro sono per le spese e novanta per la sanzione, con l’effetto che, non pagando il minimo edittale entro 60 gg, l’obbligato è tenuto al versamento della metà del massimo edittale più le spese detratta la somma versata trattenuta a titolo di acconto.
(Corte di Cassazione Civile sez.II 28/10/2009 n. 22849)
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