La questione non è di poco conto. Il Comune cede l’area in concessione alla società che gestisce il parcheggio a pagamento e che, con gli ausiliari della sosta, eleva poi le sanzioni del cui incasso ha beneficio lo stesso ente locale.
La Corte di Cassazione – Sezione V Civile – con Ordinanza n. 13100 del 25 luglio 2012, ha precisato che “L’area stradale destinata a parcheggio con appositi stalli dipinti, in cui il gestore percepisce il compenso per la sosta dei veicoli, non è sottoposta all’uso indiscriminato della generalità dei cittadini, ma anzi è sottratta all’uso normale e collettivo proprio del suolo pubblico, attesa la sua funzione esclusiva oggetto della concessione. Il mero fatto che i pedoni possano attraversare l’area quando gli stalli non sono occupati, è fatto irrilevante rispetto all’uso specifico e limitato dell’area stessa, a cui nessuno è autorizzato a porre ostacolo o impedimento con una utilizzazione diversa. Ne consegue che il concessionario del servizio è detentore dell’area, per cui non vi è alcun difetto di motivazione nella impugnata sentenza, in quanto non esiste la eccezione al generale principio ivi enunciato (pacifico, v. Cass. 28003 del 2008) sostenuta dalla ricorrente, e quindi non vi era obbligo di specifica motivazione”.
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