Parcheggio a pagamento con SMS o carta di credito: non ammesso

Maurizio Marchi 10 Febbraio 2014
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Lo ha chiarito il MIT, in risposta ad uno specifico quesito, affermando che il vigente codice della strada, per le aree ove si applica (pubbliche o aperte al pubblico), quando è previsto il pagamento di un corrispettivo per la sosta, l’utente ha obbilgo di esporre in vista sul veicolo la prova dell’avvenuto pagamento.
Tenuto conto di questo verrebbe quindi meno la possibilità di stabilire forme di pagamento con SMS, addebito su carta di credito prepagata (ed altri similari) in quanto , a fronte del pagamento con questi sistemi, non viene rilasciata ricevuta da apporre ben visibile sul veicolo.
Ovviamente, almeno dal punto di vista teorico, è possibile collegare una stampante ai cellulari di nuova generazione ed ai tablet, ma pare arduo ipotizzare un automobilista che, per velocizzare le operazioni di sosta evitando di cercare monete al bar, dopo aver pagato con SMS su carta prepagata (magari rilasciata dal gestore del parcheggio) collega poi tramite bluetooth una stampante per produrre la ricevuta di pagamento.
A questa restrittiva intepretazione si potrebbe obiettare che comunque il controllore/ausiliario della sosta può verificare il pagamento col proprio terminalino collegato al gestore del parcheggio (rendendosi così superflua la stampa ed esposizione del ticket), ma il MIT a questo ribatte ricordando che il mancato pagamento della sosta può essere controlalto da qualsiasi agente con qualifica di polizia stradale fra quelli indicati nell’art. 12 cds. Dal punto di vista teorico questo è vero: nella pratica, appena si “prendono” gli ausiliari della sosta, nessun agente di polizia locale si azzarda più a rendersi impopolare/gabelliere controllando il pagamento della sosta. Figuriamoci i Carabinieri, la Stradale, la Guardia di Finanza, ecc fino ad arrivare alla Polizia Penitenziaria “in relazione ai compiti di istituto”

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