…infine, non si può prevedere la sospensione del pagamento del parcheggio dove non vi siano parcometri che accettano carte di debito o di credito per tutto quanto precede, anche per non creare situazioni di diverso trattamento tra gli utenti…
A seguito della recente sentenza 1079/2017, con la quale il Giudice di Pace di Firenze nell’accogliere un ricorso di un soggetto sanzionato per non aver attivato il parcometro, che ha impugnato la sanzione sollevando l’impossibilità di pagare con carta di credito, in quanto i dispositivi erano previ di tale sistema di pagamento, ha riconosciuto l’illegittimità dei parcometri in quanto la loro funzionalità risulterebbe in contrasto con quanto disposto dal comma 901 della legge di stabilità per il 2016. Nella sentenza il Giudice ha fatto presente che l’unica eccezione prevista alla norma è l’impossibilità tecnica di dotare i parchimetri di bancomat. Non avendo il Comune di Firenze allegato alcuna argomentazione in questo senso, l’esito del ricorso è positivo e il verbale di accertamento annullato.
Sull’argomento si ritiene utile un’approfondimento giuridico-interpretativo anche alla luce delle posizione assunte in materia da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Si premette che i dispositivi per il controllo della durata della sosta nei parcheggi su strada pubblica devono essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma del comma 5 , dell’art.7, del vigente codice della strada ( D.L.vo 285/1992). In attuazione di tale previsione normativa questo Ufficio provvede ad omologare i dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri), avendo come principale riferimento tecnico la norma UNI CEI EN 12414:2001.
La norma prevede la possibilità di omologare dispositivi che consentono diverse modalità di pagamento, tra cui anche quella con mezzi elettronici, comunque con il rilascio di un giustificativo per segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario di inizio della sosta, da esporre a bordo del veicolo. Tutti i dispositivi omologati dal Ministero prevedono la possibilità del pagamento con almeno due modalità,e in molti casi anche con mezzi elettronici (carta di credito o di debito). Secondo quanto previsto dall’art.192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (DPR 495/1992), che regolamenta in via generale le procedure di omologazione, poiché deve essere garantita la conformità dei dispositivi al modello omologato, qualsiasi modifica da apportare ai parcometri omologati è soggetta ad una procedura di estensione di omologazione o nuova omologazione, secondo i casi.
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