Il parere del MIT sull’applicabilità del fermo amministrativo quando consegue alla sospensione della carta di circolazione e non è stato effettuato il ritiro del documento
MIT, Parere 14/6/2012, prot. n. 13712: Art. 214, comma 7, c.d.s. e art. 217, comma 2, c.d.s.- Fermo amministrativo del veicolo e sospensione della carta di circolazione
Secondo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli UMC sono tenuti a far decorrere gli effetti del provvedimento di sospensione della carta di circolazione sempre e soltanto dalla data di ritiro del documento da parte degli organi di polizia. Di conseguenza non è possibile disporre l’immediato fermo del veicolo se non è stato effettuato il ritiro immediato della carta di circolazione finalizzato alla sospensione, né, secondo il Ministero, è possibile emettere un provvedimento di sospensione che retroagisca al momento dell’applicazione del fermo in sede di contestazione immediata della violazione.
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