La Corte ha rammentato infatti che “i veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce ‘16 01’ dell’allegato D alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall’art. 184, comma 5, dello stesso decreto” e che “a norma dell’art. 184-ter, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, un rifiuto cessa di essere tale solo quando sia stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti”.
Il d.lgs. 152 del 2006, art. 184-ter, comma 4, richiama espressamente anche il d.lgs. n. 209 del 2003, secondo il quale le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui allo stesso decreto, provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al decreto, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato a sensi del D.M. 5 febbraio 1998, sub allegato 1-5.
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