Inoltre, ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, in tutte le ipotesi previste dall’art. 186 CdS, lo stato di alterazione alcolica può essere accertato con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale. Peraltro l’indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico, mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest, non introduce una prova legale ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà.
Particolare tenuità del fatto ed accertamento sintomatico
La Corte di Cassazione affronta, con un’unica sentenza, due importanti argomenti in materia penale: l’esclusione delle cause di non punibilità e l’ammissibilità dell’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza
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