Al termine della disamina, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, come modificato dall’art. 24, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, nella parte in cui non estende al cittadino italiano titolare di patente estera la disciplina di cui all’art. 126-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in caso di azzeramento del punteggio, per evitare il provvedimento di inibizione alla guida.
Contestualmente, la Corte dichiara invece non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 6-ter del D.l. n. 151 del 2003, come modificato dalla legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 16 Cost., dal Giudice di pace di Sondrio.
Consulta la Sentenza Corte Costituzionale n. 274 del 16.12.2016
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