Patenti comunitarie senza scadenza. Come agire?

Maurizio Marchi 6 Marzo 2014
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Quando le ciambelle non vengono col buco…..proprio così. All’indomani dell’entrata in vigore ci si era subito resi conto di una cosa: quando il legislatore scrive, spesso lo fa pensando di essere Mosè quando ha ricevuto le Tavole della Legge. Cioè come se prima non ci fosse stato nulla, il vuto. E così non è invece. I titolari di patente non comunitaria non sono scesi dal cielo a gennaio 2013: c’erano anche prima.
Ma vediamo di fare chiarezza. Il problema è noto.
Fino al 19 gennaio 2013, giorno dell’entrata della nuova normativa comunitaria (o meglio unionale) in materia di patenti di guida, fermo restante il diritto del titolare di patente comunitaria di non convertirla in italiana, per calcolarne la scadenza, era necessario applicare una complessa formula anagrammando età anagrafica e categoria di patente in base alle regole dell’art. 126 cds.
Le nuove norme in vigore da gennaio 2013, invece, rafforzano il diritto di mantenere “in tasca” la patente comunitaria, precisando che, essendo (almeno in teoria) armonizzate le regole per la scadenza, la scadenza (ci scuserà il lettore per la ripetizione) è quella indicata sulla patente stessa.
E le patenti senza scadenza? Nell’ipotesi di trasferimento della residenza in un altro stato comunitario (unionale), entro due anni il titolare è tenuto a convertirla con un’altra patente sulla quale sia indicata la scadenza.
Ma quando entra in vigore la norma? Non essendo previsto nulla, e non potendo applicare la norma con effetto retroattivo, di fatto, “tutti quelli che l’hanno fatta franca” fino a gennaio 2019, hanno ulteriori due anni di “bonus”.
Questo in quanto, in sede di prima applicazione, i due anni avranno decorrenza dal 19 gennaio 2013: poco importa se la residenza risale a prima.
Questo in sostanza il contenuto della circolare del Ministero Interno del 3 marzo 2014, che per la verità non si ferma a questo. Precisa anche, come era prevedibile, che le patenti eventualmente ritirate fino ad ora dovranno essere restituite, non potendo applicarsi con effetto retroattivo la norma e non potendo prevedere la conversione.
Premesso che chi scrive da subito aveva condiviso la posizione poi chiarita pochi giorni fa dal Ministero, sorge una domanda: ma gli eventuali danni per chi con patente ritirata non ha potuto guidare? Chi invece avendo guidato ha avuto il fermo amministrativo per il 216/6 cds? Chi paga? La risposta è semplice: il datore di lavoro del verbalizzante, salvo rivalsa nelle ipotesi di legge

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