L’art. 141 comma 2 e 4 C.d.S. e l’art. 2054 comma 1 c.c. impongono ai conducenti dei veicoli un comportamento particolarmente oculato e prudente estendentesi fino agli estremi limiti della diligenza, tra cui anche l’obbligo, ove sia possibile, di prevedere e neutralizzare l’eventuale imprudenza commessa dal pedone, del tutto prevedibile in strade poste all’interno del centro cittadino.
Leggi la sentenza
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento