Il codice della strada stabilisce (art. 190 c.d.s.) che: “da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, i pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, devono marciare su unica fila”.
Seppur nessuna norma del codice della strada impone al pedone di indossare il giubbotto catarifrangenti, la sua condotta può ritenersi imprudente e imprevedibile da parte dell’automobilista.
La S.C. afferma inoltre, a discolpa dell’imputato, che l’art. 141 c.d.s. riguarda esclusivamente gli eventi che ricadono nella sfera di prevedibilità ed il comportamento di un pedone che procede in strada extraurbana, al buio, senza giubbotto retroriflettente e contromano costituisce una condotta che ben potrebbe esulare dalla suddetta sfera di prevedibilità.
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