Per determinare una sanzione diversa da quella minima sono necessari elementi che, al di là di ogni ragionevole dubbio, indichino un’ebbrezza determinata da un’alcolemia superiore a 0,8 g/l.
Cassazione penale, sez. IV, 27/6/2012, n. 25399

13 Luglio 2012
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Accertamento sintomatico sì, ma per determinare una sanzione diversa da quella minima sono necessari elementi che, al di là di ogni ragionevole dubbio, indichino un’ebbrezza determinata da un’alcolemia superiore a 0,8 g/l. I giudici di primo grado e di appello rilevano tali elementi, mentre la Cassazione li ritiene, per il caso in esame, non sufficienti, per cui il conducente all’evidenza gravemente ebbro va assolto perché il fatto oggi non costituisce più reato, né era stato ritenuto punibile per l’incapacità di soffiare nell’etilometro, in quanto affetto da una insufficienza respiratoria.
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