Perde il controllo dell’auto a causa di un torrente d’acqua formatosi sulla strada durante un temporale. L’automobilista va poi a sbattere contro un palo. L’impatto risulta fatale.
Sinistro per condizioni pessime della carreggiata: colpa dell’ente manutentore?
Le condizioni della carreggiata, la formazione del corso d’acqua e le numerose anomalie del tratto stradale spingono i parenti della vittima a dare la responsabilità del fatto all’Anas, chiedendo conseguentemente un congruo risarcimento. Le colpe dell’Ente sarebbero provate dall’eccessiva pendenza del tratto, dall’inadeguatezza dei canali di scolo a lato strada e dallo scarso sistema di smaltimento delle piogge.
Dello stesso avviso sono i giudici del tribunale, che condannano l’Anas. Il giudizio passa poi in Corte d’Appello, dove viene cambiato il punto di vista: la colpa del fatto è da spartire fra l’automobilista e l’Ente nazionale per le strade.
Una responsabilità equamente divisa: non si prescinde dalla prudenza imposta dal C.d.S.
Infatti, la spropositata velocità tenuta dalla vittima al momento del sinistro, provata dagli effetti dello scontro con il palo. L’auto infatti si era pesantemente danneggiata, persino accartocciata su sé stessa, dopo essere stata spezzata in seguito allo schianto. Ciò permette di affermare che il veicolo procedeva almeno alla velocità di 120 km/h, lungo un tratto stradale in cui il limite era di 90 km/h.
I giudici della Cassazione condividono la visione della Corte d’Appello. La responsabilità va equamente divisa fra chi ha omesso la necessaria manutenzione della strada e chi non ne ha rispettato il Codice e la prudenza che esso impone.
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