La disposizione introdotta nell’articolo 6 del codice della strada dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, applicabile anche per l’articolo 7 nei centri abitati, ha determinato una serie di problemi applicativi e operativi che nel tempo si sono stratificati, senza trovare soluzioni definitive.
Per tentare di uniformare la disciplina in materia è intervenuto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, ai sensi dell’articolo 5 del codice della strada, ha emanato una direttiva 16 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2013, n. 25.
Appare quindi opportuno riassumere le disposizioni che disciplinano la materia, con l’avvertenza che esistono dei coni di ombra che non paiono superabili dall’esame della normativa nazionale e internazionale e ai quali nemmeno i Ministeri competenti hanno fornito una risposta.
Partendo dalla riforma del 2010, si osserva la prima modifica, di scarso rilievo, che ha riguardato la definizione degli pneumatici da neve o da ghiaccio, indicati ora come “invernali”; si tratta di sistemi antisdrucciolevoli alternativi alle catene, noti anche come pneumatici termici, i quali garantiscono una buona tenuta in presenza di temperature basse, grazie alla particolare mescola a base di silice e uno specifico battistrada.
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