O meglio: procediamo con prudenza.
Tutti sanno che qualche anno fa tante pattuglie della polizia locale furono “messe a piedi” in quanto, in risposta ad uno specifico quesito, il Ministero Interno rispose che, a fronte della targa “polizia locale”, era necessaria la patente di servizio.
Fin qui nessun dubbio: ma quali le sanzioni se manca la patente di servizio? E qui interviene in risposta il Ministero, col recentissimo parere n. 300/A/5181/15/105/26, dove si fa notare che nel nostro ordinamento non è prevista alcuna sanzione.
In pratica, chi dovesse guidare l’auto targata “polizia locale”, “polizia”, “croce rossa” (ecc. ecc.) senza la specifica patente prevista dagli articoli 138 o 139 (a seconda dei casi), pur non potendolo fare, non sarebbe soggetto a nessuna violazione (se non eventualmente disciplinare). Ma non è finita! Chi dovesse condurre tali veicoli, oltre che senza patente “specifica”, anche senza patente “civile” in quanto mai conseguita o revocata o non rinnovata a seguito di visita medica, allo stesso modo non incorrerebbe in alcuna violazione al codice della strada, ma solo nelle eventuali violazioni disciplinari.
Certamente sarà interessante capire se e come le compagnie assicurative eserciteranno il diritto di rivalsa in caso di incidente con conducente non titolare di nessuna patente (già alcune compagnie si erano riservate il diritto di rivalsa nei confronti del conducente “patentato civilmente” ma senza patente di servizio).
Chi scrive aggiunge, in tono provocatorio: ma allora, se le sanzioni per i requisiti di guida previste dal nostro codice si applicano solo alle “targhe civili”, quale sanzione per il dodicenne che dovesse guidare un veicolo con targa “polizia locale o militare”. Anche in questo caso, allora, nessuna! E se la patente civile fosse sospesa per ebbrezza? O per mancanza temporanea dei requisiti fisici? Sanzione? Nessuna! Salvo ovviamente il procedimento disciplinare.
Forse è giunto il momento di procedere con una “revisione straordinaria” del codice della strada!
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