L’esclusione dal vincolo di spesa è fondata sulla considerazione che la spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell’ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l’ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 del Codice della Strada, pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì “contributivo-previdenziale”.
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