Preavvisi sosta: possibile pagare con la riduzione del 30%?

Maurizio Marchi 26 Agosto 2013
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In questi giorni si è sentito di tutto: le interpretazioni più diverse. Proviamo a fare chiarezza. L’art.202 cds comma 1 secondo periodo prevede che “Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”. Le parole “dalla contestazione o dalla notificazione”, se lette “a compartimenti stagni”, possono avere come conseguenza qualche errore interpretativo: per la verità di non poco conto, per non dire con effetti devastanti.

 

Infatti qualcuno potrebbe pensare che, essendo previsto “lo sconto” solo per i pagamenti  “entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”, il preavviso lasciato sul vetro del veicolo, finchè non viene contestato o notificato non possa godere della riduzione del 30%. Questa interpretazione, non corretta a parere di chi scrive avrebbe pertanto come conseguenza immediata:

 

1.         Impossibilità di godere della riduzione del 30% sull’importo minimo edittale per i preavvisi non contestati o notificati

2.         Necessità, per chi volesse “approfittare dello sconto” di attendere la contestazione o notificazione facendo pertanto in tal modo scattare i 5 gg per l’importo ridotto del 30%

Si parlava sopra di lettura “a compartimenti stagni”: niente di più pericoloso!

Da una lettura organica del comma 1 dell’articolo 202 cds, se è vero che il secondo periodo prevede i termini di applicazione della riduzione del 30%, è altrettanto vero che, al precedente primo periodo, prevede per il pagamento “entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme”.

Sia il primo periodo (pagamento ridotto del 30% entro 5 gg), che il secondo periodo (pagamento ridotto al minimo edittale entro 5 gg), fanno entrambi riferimento ad un conteggio di giorni (60 il primo periodo, 5 il secondo periodo) decorrente dalla contestazione o notificazione.

Allora delle due l’una:

–           Se è vero che fino alla settimana scorsa, cioè prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’articolo 202, per i preavvisi era ammesso il pagamento del minimo edittale anche prima della contestazione o notificazione, nonostante le parole “entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione”, allora allo stesso modo è ammesso il pagamento con “sconto del 30%” anche prima della contestazione o notificazione, visto lo stesso tenore del secondo periodo

–           Per chi ritenesse non applicabile “lo sconto del 30%” per i preavvisi anche prima di essere contestati o notificati, allora, chi è di questo parere, tenuto conto dello stesso tenore dei due periodi dell’articolo 202, deve dare per scontato che per i preavvisi, fino a quando non avviene contestazione o notificazione, non è ammesso nemmeno il pagamento al minimo edittale (visto il 202/1 primo periodo (entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione)

 

Non si vuole certamente con questo approfondimento offendere chi la pensa in modo diverso, ma dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti come,  negli ultimi venti anni, per i preavvisi sia stato ammesso il pagamento in misura ridotta fino alla notifica (fosse avvenuta anche ben oltre 60 gg ma entro i termini di cui all’art. 201) e poi, dalla notifica (o contestazione) per altri 60 gg.

 

Allo stesso modo, pertanto, tenuto conto che il primo e secondo periodo del comma uno dell’articolo 202 sono sostanzialmente “gemelli” nella terminologia, sarà ammesso il pagamento con importo “scontato del 30%” fino alla notifica e, dalla notifica (o contestazione) per altri 5 gg.

 

Quale l’alternativa, di stile bizantino?

 

–           Non ammettere al pagamento “scontato” i preavvisi non contestati o notificati, ma non se ne vede il motivo visto quanto sopra spiegato

–           Il cittadino per avere “lo sconto” attende la notifica, ma alla fine, viste le spese addebitate, vanifica lo sconto

–           Il cittadino sicuramente pagherà sostanzialmente la stessa cifra come se non vi fosse stata la modifica all’articolo 202, ma il “mancato sconto” non porta benefici all’ente verbalizzante, in quanto è di fatto rappresentato dalle spese (che l’ente deve anticipare)

Per quanto ci si possa sforzare, chi scrive fa veramente fatica a pensare che le cose stiano come da qualcuno ipotizzato.

 

In sostanza quindi:

 

–           o è ammesso lo sconto anche prima della contestazione o notificazione (nel caso specifico parliamo dei preavvisi in quanto è difficilmente ipotizzabile che in altri casi il cittadino abbia coscienza della violazione prima che gli sia contestata)

–           oppure, come qualcuno pensa, è ammesso “sconto 30%” solo dopo contestazione, ma se così fosse, visto il tenore dell’articolo 202/1 primo periodo (entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione), significa che negli ultimi venti anni ci siamo sbagliati in quanto non è possibile ammettere al pagamento i preavvisi non contestati prima della notifica. Pare, quest’ultima, una posizione alquanto ardita, per non dire, irresponsabile. Cosa accadrebbe a chi decidesse di mantenere questa posizione? Contenzioso col cittadino (quando non addirittura scontro fisico), ricorsi persi (salvo ovviamente dimostrare che, improvvisamente ci siamo accordi di aver sbagliato per vent’anni: con conseguenze ben più gravi!)

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