Nel dettaglio, si chiarisce che la ricerca degli scomparsi deve essere attivata esclusivamente per le persone per le quali è stata presentata una denuncia di scomparsa ai sensi della citata legge 203/2012. Tale attività non può essere ricompresa nell’ambito normativo ed operativo di protezione civile. Per questa eventualità, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 1 del 2018.
Di conseguenza, i piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse non potranno essere attivati in caso di disastri di massa o di catastrofi naturali (terremoti, alluvioni, ecc.) o per micro emergenze (incidenti, crolli, allagamenti, ecc.).
Dalla definizione di persone scomparse va tenuta, inoltre, distinta quella relativa ai dispersi, con cui si individuano tutte quelle situazioni nelle quali la ricerca della persona è localizzata in un’area determinata a seguito di un evento accidentale, idoneo a porre in pericolo la vita umana.
Il Commissario richiama, pertanto, l’attenzione dei prefetti ad adeguare il piano provinciale alle disposizioni della legge 203/2012, eliminando ogni eventuale riferimento alle persone disperse quali, a titolo meramente esemplificativo: escursionisti, alpinisti, speleologi, cercatori di funghi, boscaioli, pastori, e altri, per i quali risulti definita un’area di ricerca.
Inoltre, qualora la scomparsa ricada in un ambiente, montano, impervio ed ipogeo, o reso ostile per le condizioni meteorologiche (nevicate, piogge o temperature basse), i prefetti valuteranno l’attivazione del concorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSASC, anche in funzione del possibile rischio evolutivo sanitario della persona scomparsa.
Fonte: www.interno.gov.it
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