Dalla entrata in vigore della legge 41/2016, numerose Procure hanno ritenuto impartire disposizioni e direttive sull’applicazione delle nuove norme e l’accertamento dei reati di omicidio stradale e lesione colpose stradali.
Si ritiene che le affrettate modalità di approvazione della legge in esame abbiano determinato la stesura di un testo normativo non privo di difficoltà applicative.
L’introduzione dei nuovi delitti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale si inseriscono altresì in un complesso quadro normativo e sanzionatorio suscitando, ancor prima della sua emanazione, difficoltà interpretative e di applicazione.
Nell’ottica di una maggiore rigidità sanzionatoria sono state introdotte diverse ipotesi aggravanti, tra le quali, quella più significativa riguarda la disciplina dell’ipotesi aggravata riferita a fatti commessi da soggetti sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.
In relazione all’accertamento dello stato di alterazione alla guida, pareri unanimi concordano sull’esclusione dell’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza alcolica in ragione dello specifico richiamo alla previsione dettata dall’art. 186, comma 2, lettera c), ovvero dall’art. 186, comma 2, lettera b) prevista per altre ipotesi.
Ne deriva che necessita obbligatoriamente un riscontro tecnico quale prova dello stato di alterazione anche con riguardo alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, costante orientamento giurisprudenziale ha da sempre escluso la possibilità di desumere lo stato di alterazione da elementi sintomatici esterni.
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