L’imputato avrebbe provocato un sinistro stradale dopo essersi messo alla guida sotto l’effetto di alcool e droghe. Contro la sentenza del tribunale propone ricorso in Cassazione. Il motivo di ricorso più interessante riguarda la notevole quantità di tempo trascorso fra l’accertamento dell’incidente e l’accertamento del tasso alcolemico, che sarebbe arrivato molte ore dopo. Ciò influirebbe a tal punto sulla curva alcolimetrica da rendere inattendibili i risultati.
Intervallo temporale fra condotta di guida incriminata e test alcolemico
I giudici, nel procedere alla conferma della condanna e al respingimento del ricorso, ricordano l’orientamento della giurisprudenza secondo cui, in relazione all’incidenza del decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico, occorre tener conto della distribuzione degli oneri probatori tra le parti.
La prova del reato è data dall’esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze le le modalità previste dal C.d.S. e dal relativo regolamento. Spetta poi all’imputato l’onere di provare l’eventuale presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell’accertamento.
Come? Dando, ad esempio, dimostrazione di aver assunto bevande alcoliche successivamente alla cessazione della guida, di essere portatore di patologie che alterano il metabolismo dell’alcol o di un difetto degli strumenti di misurazione utilizzati dagli accertatori e così via.
I giudici concludono quindi che:
“in presenza di un accertamento del tasso alcolemico nel sangue mediante prelievo eseguito in conformità alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato. E a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e il momento dell’accertamento”.
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