Presupposti per l’applicazione del comma 7 art. 73 D.P.R. 309/1990

Ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice

22 Giugno 2018
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Relativamente ai reati concernenti le sostanze stupefacenti, la terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24629/2018, richiamando la consolidata giurisprudenza, ha chiarito che non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell’art. 73 D.P.R.  n. 309/1990, ammissioni o comportamenti non conducenti all’interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 – dep. 11/03/1999, Barbagallo, Rv. 212759).

E’ stato precisato che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015 – dep. 25/05/2015, R e altro, Rv. 263822).

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