Prime indicazioni operative sulla riforma del codice della strada (I parte)

Approfondimento di Giuseppe Carmagnini

Giuseppe Carmagnini 12 Dicembre 2024
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Premessa 

La legge n. 177/2024 di riforma del Codice della strada, in vigore dal 14 dicembre 2024, salvo per alcuni aspetti legati all’emanazione delle necessarie norme attuative, modifica numerosi articoli del codice della strada e alcune norme che comunque riguardano la circolazione stradale. Pertanto, è necessario fornire le prime indicazioni operative sulle novità, riportando in termini sintetici e chiari, per quanto possibile, gli aspetti di maggiore e immediato interesse operativo. Seguiranno gli aggiornamenti delle codifiche interne ed eventuali ulteriori indicazioni, anche in ragione della circolare del Ministero dell’interno che al momento non è stata diramata.

Guida in stato di ebbrezza

L’articolo 186 è stato interessato unicamente dall’aggiunta dei commi 9-ter e 9-quater, che si coordinano con l’inserimento nell’articolo 125 dei commi 3-ter e 3-quater.
In sostanza, chi subirà la condanna per guida in stato di ebbrezza con alcolemia superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l, ovvero con alcolemia superiore a 1,5 g/l, a seguito di esame di revisione della patente in Commissione medica locale otterrà un duplicato del documento con l’annotazione dei codici unionali 68 e 69 che individuano, rispettivamente, il divieto di guidare in presenza di alcol nel sangue (alcol zero) e l’obbligo di installare sul veicolo un dispositivo che impedisce l’avviamento del motore se il conducente ha una alcolemia superiore a 0 g/l (alcolock); la durata dell’efficacia dei codici è fissata nei termini minimi rispettivamente di 2 anni in caso di ebbrezza media e di 3 anni se si tratta di condanna per ebbrezza grave, salvo maggiore durata stabilita dalla Commissione medica locale.

Va subito evidenziato che dovrà essere adottato uno specifico decreto ministeriale per disciplinare le caratteristiche e le modalità di installazione dell’alcolock, per cui tale aspetto sarà approfondito in futuro, non essendo al momento possibile contestare l’omessa installazione del dispositivo, né, di conseguenza, la sua alterazione o inefficienza, né si potranno determinare le aggravanti di cui si dirà in seguito se si tratta di quelle legate al dispositivo.

Tuttavia, ove si riscontri la presenza di entrambi i codici sulla patente, il sistema sanzionatorio delineato dalle modifiche degli articoli 125 e 186 può comunque trovare parziale applicazione relativamente alla prescrizione alcol zero evidenziata dal codice 68, ma, si ripete, solo ove questo sia accompagnato dal codice 69. Nel caso sia presente il solo codice 68 non trova applicazione l’incremento delle sanzioni previste dall’articolo 186, comma 9-quater, in quanto tale conseguenza è prevista solo ove ricorrano le condizioni del precedente comma 9-ter, cioè l’inserimento di entrami i codici a seguito di condanna per i reati previsti dall’articolo 186, comma 2, lettere b) e c).

Quindi, prendendo a riferimento le modifiche in commento, nel caso in cui un conducente sia trovato positivo all’esame per determinare la presenza di alcol nel sangue ed esibisca la patente recante i codici 68 e 69 congiuntamente, attualmente si potranno verificare le seguenti conseguenze:

Alcolemia superiore a 0 g/l, ma non superiore a 0,5 g/l. Ovviamente non ci troviamo nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 186, ma, comunque, il conducente non ha rispettato la prescrizione associata al codice 68 congiunto al codice 69. Quindi, per espressa previsione delle nuove disposizioni dell’articolo 125, comma 3-quater, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 125, commi 3 e 5, per l’inosservanza della prescrizione 68 associata alla prescrizione 69.

Alcolemia superiore a 0,5 g/l. In questo caso si applicano le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza (amministrative e/o penali), che però subiscono l’incremento di 1/3, in quanto ricorre l’ipotesi prevista dal comma 9-quater dell’articolo 186. Appare evidente che tale incremento sarà di diretto interesse operativo unicamente per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 186, comma 2, lett. a), quando cioè deve essere indicata nel verbale la somma per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta. In tali casi, nel verbale andrà specificato che si tratta di conducente titolare di patente di guida recante i codici 68 e 69Ove si tratti di fattispecie penali, tali informazioni andranno inserite anche nella notizia di reato.
Per il momento tali indicazioni sono sufficienti, in attesa dell’entrata in vigore delle norme attuative che consentiranno l’installazione dell’alcolock e delle eventuali ulteriori indicazioni del Ministero dell’interno.

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Luigi Altamura, Emiliano Bezzon, Giuseppe Carmagnini, Ferdinando Longobardo, Giuseppe Napolitano, Fabio Piccioni | 2025

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