Sanzioni relative alla sosta
Sicuramente la disposizione che sta facendo discutere maggiormente riguarda la sosta tariffata, spesso nella nostra realtà di competenza degli ausiliari della sosta, ai quali dovranno essere impartite le necessarie istruzioni, ferma restando la necessità di aggiornare gli strumenti tecnologici di cui sono eventualmente dotati (palmari) e il sistema informatico per la gestione del procedimento sanzionatorio. In generale, si evidenzia che oltre alla sanzione pecuniaria vera e propria, viene applicata una maggiorazione in ragione della tariffa dell’intera giornata, sia in caso di omesso pagamento della stessa, sia nel caso in cui questa sia stata corrisposta in misura inferiore rispetto alla reale permanenza del veicolo all’interno degli stalli blu. La questione sulla quale si è acceso principalmente il dibattito, riguarda la natura della somma richiesta a titolo di maggiorazione della sanzione, stante la finalità dichiarata di recuperare la tariffa relativa all’intera giornata. Quello che è certo, ancorché vi siano margini di opinabilità circa la scelta del legislatore, è che la maggiorazione è quantificata nella misura del dovuto per l’intera giornata e non per il periodo effettivamente fruito nel caso di pagamento insufficiente. Tale aspetto assume ulteriore rilevanza laddove si consideri che, invece, nel caso di insufficiente pagamento della somma richiesta per l’accesso nelle ZTL tariffate il recupero è relativo alla tariffa non corrisposta e non a quella dell’intera giornata.
Comunque, preso atto che per la sosta deve essere sempre richiesta l’intera tariffa giornaliera, a prescindere dall’effettiva permanenza del veicolo nelle aree a pagamento, occorre tornare sulla natura della tariffa, in attesa delle indicazioni del Ministero che converrà seguire, quantomeno per evitare responsabilità di natura contabile. Infatti, se si trattasse semplicemente di una maggiorazione della sanzione, la maggiorazione ne farebbe parte indissolubilmente e a favore di tale tesi militerebbe anche la circostanza che nel testo trasmesso al Senato e da questo approvato definitivamente, è scomparso un inciso che, ove confermato, avrebbe sottratto le maggiorazioni alla gestione secondo quanto previsto dall’articolo 208 del codice della strada. Ma se di sanzione si tratta, allora la somma risultante (sanzione base+maggiorazione) dovrebbe essere interessata oltre che dal pagamento ordinario in misura ridotta, anche dalla riduzione ulteriore del 30% nei casi di tempestivo pagamento del preavviso, ovvero del verbale notificato o contestato entro i 5 giorni previsti dalla notificazione o contestazione. Non solo, ma nel caso in cui non venga effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione, ovvero di quanto dovuto, il verbale diverrebbe titolo esecutivo secondo una nuova forbice edittale, con un massimo edittale incrementato dalla maggiorazione e su tale somma si applicherebbero le maggiorazioni semestrali del 10%. Infine, le la maggiorazione entra a far parte della sanzione e deve quindi essere destinata ai capitoli dell’articolo 208, da un lato si derogherebbe alla destinazione specifica delle tariffe per la sosta a pagamento, prevista dall’articolo 7, comma 7, del codice della strada, ovvero, nel caso di affidamento in concessione dei parcheggi a pagamento, si spoglierebbero i concessionari dalla possibilità di recuperare la tariffa non corrisposta, salvo in futuro prevedere forme di compensazione in fase di concessione.
Seguendo una tesi che invece pare voler porre un rimedio, più che interpretare la norma, si dovrebbe tenere distinta la maggiorazione della sanzione, pur considerandola essa stessa sanzione da imputare ai capitoli dell’articolo 208, in modo da applicare la riduzione del 30% alla sola sanzione base e mandare in riscossione coattiva la sola metà del massimo della sanzione base, oltre spese e maggiorazione tariffaria a parte (che in tal caso però dovrebbe essere quantomeno soggetta agli interessi legali). La tesi probabilmente si basa sul fatto che comunque si tratterebbe di una maggiorazione motivata dal recupero dell’intera tariffa giornaliera, ma, ovviamente non convince, non tanto perché non sia oggetto di doverosi approfondimenti, ma perché la scarsa coerenza normativa non consente una soluzione univoca.
L’interpretazione più coerente sarebbe quella di considerare la maggiorazione come un metodo di riscossione della tariffa, che altrimenti dovrebbe essere affidato a gravosi strumenti civilistici di difficile esecuzione. In tal senso la maggiorazione resterebbe tariffa e non sanzione, giustificando così l’inapplicabilità della riduzione del 30% alla maggiorazione e l’immutabilità dei limiti edittali ai fini della riscossione coattiva, per cui anche in tale fase la tariffa rimarrebbe scorporata dalla sanzione vera e propria. Inoltre, se di recupero della tariffa si tratta, questa dovrebbe essere utilizzata per la destinazione vincolata dell’articolo 7, comma 7, se di spettanza dell’ente proprietario della strada, ovvero, in presenza di un concessionario, andrebbe destinata al ristoro della tariffa non pagata, secondo anche quanto previsto dall’articolo 12-bis del codice della strada e secondo le ordinarie regole civilistiche.
Dato atto di tale problema principale, che si auspica venga risolto in fase di coordinamento dell’azione degli organi di polizia stradale dal Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, occorre riassumere sinteticamente le diverse ipotesi delineate dai commi 15 e 15.1 del codice della strada, con richiamo al comma 14, tenendo conto che finalmente si conferma la differenza tra sosta a pagamento a tempo indeterminato e sosta a pagamento a tempo determinato, quest’ultima con riferimento all’articolo 157, comma 6.
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Luigi Altamura, Emiliano Bezzon, Giuseppe Carmagnini, Ferdinando Longobardo, Giuseppe Napolitano, Fabio Piccioni | 2025
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