Le questioni riguardano, in particolare, l’art. 12 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 “Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela”, secondo cui «il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata»:
«se, in presenza di un ricorso inammissibile, debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12 per l’eventuale esercizio del diritto di querela»;
«se durante i 90 giorni decorrenti dall’avviso dato alla persona offesa, si sensi dell’art. 12 cit., operi la sospensione del termine di prescrizione».
La soluzione delle Sezioni Unite, all’udienza del 21 giugno u.s., è negativa in entrambi i casi.
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