Nel merito della prodedura in esame, il Ministero ha precisato come l’art. 200, comma 1, del Codice della strada, stabilisce che « Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta».
L’art. 201, comma 1, del C.d.S, invece, stabilisce che …
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